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CREDITO D’IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 65 D.L.N 18/MARZO 2020
PREMESSA
Ai fini di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza da COVID-19 il Governo ha emanato il cd “Decreto Cura Italia” con le misure urgenti per famiglie e imprese. Tra queste, all’articolo 65 è stato previsto un credito di imposta sulle locazioni degli immobili per gli esercenti attività di impresa.
In particolare, il comma 1, dell’articolo 65 del DL 18/2020 prevede che spetti:
Un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1
IMMOBILI INTERESSATI
In generale, sono interessati dal credito d’imposta tutti quegli immobili rientranti nella categoria C1 e più in generale quei locali per cui è riconosciuta la destinazione commerciale e quelli utilizzati per:
¨ commercio diretto,
¨ per condurre affari,
¨ per esercitare la vendita al pubblico.
DESTINATARI ED ESCLUSI DAL CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE
I destinatari del credito d’imposta sono i conduttori di immobile esercenti attività di impresa con esclusione di:
¨ Lavoratori autonomi,
¨ Professionisti,
¨ Enti non commerciali a meno che non esercitino anche attività di impresa.
Il credito d’imposta non si applica inoltre alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ossia quelle attività rimaste aperte per garantire i servizi minimi alla persona.
ALLEGATO 1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO
¨ Ipermercati
¨ Supermercati
¨ Discount di alimentari
¨ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
¨ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
¨ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
¨ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
¨ Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
¨ Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
¨ Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
¨ Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
¨ Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
¨ Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
¨ Farmacie
¨ Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
¨ Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
¨ Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
¨ Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
¨ Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
¨ Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
¨ Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
¨ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
¨ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
¨ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
¨ Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
ALLEGATO 2 - SERVIZI PER LA PERSONA
¨ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
¨ Attività delle lavanderie industriali
¨ Altre lavanderie, tintorie
¨ Servizi di pompe funebri e attività connesse
Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha pubblicato sul proprio sito alcune FAQ sul Decreto Cura Italia. Tra queste, quella riportata di seguito riguarda il credito d’imposta in commento.
Il “Credito d’imposta per botteghe e negozi” è da intendersi applicabile anche ai contratti di affitto di ramo d’azienda e ad altre forme contrattuali che regolino i rapporti da locatario e proprietario per gli immobili a uso commerciale?
La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.
MODALITÀ DI UTILIZZO
Per espressa previsione normativa[1], il credito d’imposta, è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
CODICE TRIBUTO - EX RISOLUZIONE N.13/E
L’agenzia delle Entrate al fine di consentire l’utilizzo del credito imposta del 60% del canone di locazione sugli immobili di categoria C/1 per tutti i soggetti esercenti attività di impresa ha istituito un codice specifico che potrà essere usato dal 25 marzo 2020:
6914 “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Esempio:
Un commerciante corrisponde anche per il mese di marzo un canone di locazione pari a 1.000 euro per un negozio rientrante nella categoria C1 e in possesso di tutti i requisiti per beneficiare dell’agevolazione.
Grazie al Decreto Cura Italia ha diritto al credito d’imposta di un importo pari al 60% del canone di locazione (600 euro).