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ALCOOL SU AREE PUBBLICHE, ODISSEA FINITA
Dopo un'altalena di provvedimenti che, negli ultimi mesi, aveva generato confusione tra gli addetti ai lavori, é arrivata la sistemazione definitiva di una questione annosa.
Di recente, in quarta lettura, il Senato ha dato il via libera definitivo al Ddl 1781-B, che recepisce nella legislazione nazionale alcune direttive Ue. |
L’art. 34 va a toccare direttamente il commercio su aree pubbliche: sostituendo il comma 2 dell’articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001 n. 125, si dispone che la somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche e il loro consumo sul posto dalle ore 24 alle ore 7 possa essere effettuato esclusivamente da quelli che comunemente si identificano come pubblici esercizi. Ovvero coloro che sono muniti della licenza prevista dall’articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.
La violazione di tale norma è punita con una sanzione compresa tra i 2.000 e i 12.000 euro, nonché la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate per le violazioni. Costituiscono eccezione la vendita e la somministrazione di alcolici in occasione di fiere, sagre, mercati, o altre riunioni straordinarie di persone. L’intento è quello di salvaguardare le stesse fiere, le manifestazioni promozionali, nonché le attività commerciali autorizzate dalle singole norme regionali (es. chioschi).
Si chiude così definitivamente la querelle apertasi con l’approvazione della legge comunitaria 2008 e viene ristabilita, seppure con limitazioni di orario, la possibilità di vendere e/o somministrare alcolici su aree pubbliche. |
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