DIRETTIVA BOLKESTEIN
La direttiva comunitaria n. 123/2006 (cosiddetta “Bolkestein” dal nome del commissario che l’ha voluta) è stata recepita nell’ordinamento italiano ed è entrata in vigore il 08/05/2010.
Lo scopo della direttiva, nell'intento del legislatore, è quello di eliminare o semplificare gli intoppi burocratici privi di reali motivazioni che ostacolano l’apertura o l’ampliamento di un’attività economica.
L’aspetto forse più significativo è l’abolizione di numerosi ruoli tenuti presso le Camere di Commercio, quindi anche del Ruolo Agenti.
La FNAARC unitamente a Confcommercio ha ottenuto, in contropartita all'abolizione del ruolo, il mantenimento dell'art. 5) della Legge 204/85 che prevede per l'accesso all'attività di agente di commercio i requisiti di moralità e professionalità.
L'attività di agente rimane pertanto subordinata, oltre che ai requisiti morali, anche ai seguenti requisiti professionali:
1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
2) aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansione di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta, anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
3) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.
L'onere di verificare il possesso dei requisiti di cui sopra è in capo alla Camera di Commercio territorialmente competente. In assenza la Camera di Commercio non iscrive il richiedente.
NL FNAARC (04-2010) - CHIARIMENTI SULLA FIGURA DEL PROCACCIATORE D'AFFARI
Specifichiamo che la figura del procacciatore d'affari (ovvero colui che, di fatto, esercita l'attività di agente e rappresentante senza averne i requisiti) non esiste per il nostro ordinamento. Un incarico a promuovere le vendite come “procacciamento d'affari” non è altro che un contratto di agenzia simulato. Quindi, quando vi è un'attività di proposta di vendita retribuita con provvigioni vi è un rapporto di agenzia, indipendentemente dalla forma con la quale viene regolato dalle parti. Abbiamo quindi applicazione delle norme del C.C., degli AEC, contribuzione Enasarco ed Inps già prevista per gli agenti.
IRAP – DEFINIZIONE DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE
Con le sentenze 26/5/2009 n. 12108 – 12109 - 12110 la corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite è intervenuta sulla questione relativa all'assoggettamento o meno all'Irap dell'attività di agente, sancendo il principio secondo il quale “l'esercizio dell'attività di agente di commercio è esclusa dall'applicazione dell'imposta (IRAP) soltanto qualora si tratti di “attività non autonomamente organizzata”.
Sembra che non esista autonoma organizzazione in questi casi:
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agenti e rappresentanti che operano in forma di impresa individuale utilizzando autovetture, strumenti informatici e telefonia fissa o mobile;
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agente di commercio che opera in forma di impresa individuale con massimo due collaboratori familiari; |
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agente che utilizza piccoli locali al di fuori della propria abitazione per il deposito di campionari. |
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E' forte la richiesta della FNAARC per una precisa definizione di “autonoma organizzazione”.
RIUNIONE COORDINAMENTO TRIVENETO FNAARC 31/05/2010
Si è svolta il giorno 31/05/2010 la riunione di coordinamento del Triveneto FNAARC presso la Confcommercio di Padova. Erano presenti i Presidenti del triveneto.
Importanti gli argomenti trattati come le novità sul fronte Irap, la recente vittoria contro l'integrazione dell'Enasarco all'Inps, l'abolizione dello star del credere, nonché la preservazione dei requisiti di accesso all'attività di agente. |