RITIRO E RICHIAMO DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Sulla base di quanto previsto dall'art.19 del Regolamento comunitario n.178/2002 e considerato lo spirito del Dipartimento per la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute che richiama l'attenzione degli Assessorati regionali alla sanità sull'adozione di misure volte al rintraccio ed al ritiro degli alimenti non conformi posti sul mercato, si ricorda quanto segue: “se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo (RITIRO DALLA FILIERA PRODUTTIVA E COMMERCIALE) e informarne le autorità competenti.
Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro, e se necessario, richiama (RICHIAMO DEI PRODOTTI GIA' VENDUTI) i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute”.

PRODUZIONE, COMERCIALIZZAZIONE ED UTILIZZO DEI SACCHETTI IN PLASTICA – NOVITA' DEL QUADRO NORMATIVO:
A partire dal prossimo 1 gennaio 2011 sarà vietata la produzione, la commercializzazione e l’utilizzo dei sacchetti in plastica non biodegradabili così come definiti dalle normative tecniche.
Originariamente tale divieto era stato determinato al 1° gennaio 2010, ma non essendoci ad oggi nessun programma definito (da notificarsi in sede comunitaria) che preveda specifiche misure per avviare una graduale dismissione di sacchetti non biodegradabili dal mercato, il termine è stato prorogato di un anno. In ogni caso essendo la normativa ancora in aggiornamento vi terremo informati sull'argomento.

POTERE SANZIONATORIO - AUTORITA' COMPETENTI:
Si ricorda che il D. Lgs. 193/2007 identifica le autorità competenti in materia di sicurezza alimentare di cui ai regolamenti CE 178/2002, 852-853-854-882/2004 nelle seguenti Amministrazioni: Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, Regioni e Province Autonome, Aziende Sanitarie Locali.
Possono pertanto elevare sanzioni di cui al D. Lgs, 193/2007 gli addetti ai competenti servizi di controllo delle predette Amministrazioni, nonché i Carabinieri per la tutela della salute che dipendono funzionalmente dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Le altre forze di Polizia (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Capitaneria di Porto) possono elevare sanzioni nelle rispettive materie di competenza in relazione alle specifiche norme di settore. Tutte le forze di polizia possono in ogni caso, su mandato dell'Autorità Giudiziaria, operare provvedimenti anche in materia sanitaria.

ISCRIZIONE BANCA DATI AGEA
Si ricorda che dal 01/01/2002 è istituita una banca nazionale dati, a cui sono tenuti ad iscriversi gli operatori che detengono e commercializzano prodotti ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione comunitarie, e che registrano un volume annuo d'affari superiore a € 60.000, relativo al solo comparto ortofrutticolo.
Pertanto sono tenuti alla registrazione le seguenti categorie di operatori ortofrutticoli: grossisti di mercato e fuori mercato, imprese che commercializzano per conto terzi, organizzazione dei produttori, cooperative di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa, imprenditori agricoli, centrali di acquisto per la grande distribuzione, grande distribuzione organizzata (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita) con volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a € 60.000 ed infine dettaglianti (con volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a € 60.000).
La mancata iscrizione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00 e non consente più la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli assoggettati alle norme comunitarie. L'istituto a cui è conferito il compito di sorvegliare ed effettuare ispezioni nonché di comminare le sanzioni è AGECONTROL.

SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA
In base a quanto stabilito dalla L.R. Veneto n. 29/2007, negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento. E' consentito altresì il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche.
Negli esercizi di vicinato di cui sopra e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
All'attività di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.

IGIENE E SANITA' DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE E VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI – L.R. 41/2003
La Regione Veneto con Legge Regionale n. 41/2003 ha istituito l'obbligatorietà del libretto di idoneità sanitaria (ex libretto sanitario rilasciato dalle ASL) per il personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita delle sostanze alimentari.
La scrivente ha in programmazione i nuovi percorsi formativi 2010. Per informazioni ed adesioni contattare Toffolo Antonella (0421 278393).

 
     
 
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