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PROCURATORE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E PREPOSTO
Come noto, la Legge Regionale del Veneto n. 29 del 21/09/2007 ha introdotto negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la figura del procuratore, che ha sostituito quella del delegato prevista dalla precedente normativa.
Le società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati il cui legale rappresentante non è in possesso del requisito professionale devono avvalersi della figura di un procuratore (a cui viene attribuita la rappresentanza dell'esercizio) in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali, dandone comunicazione al Comune entro trenta giorni. La procura deve essere iscritta al Registro delle Imprese.
Uno stesso soggetto non può essere contemporaneamente procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione per più società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati.
Qualora il titolare dell'impresa individuale (che deve comunque essere in possesso dei requisiti morali e professionali) ovvero il legale rappresentante di una società o ancora il procuratore non provvedano direttamente all'effettiva conduzione dell'esercizio, devono nominare un preposto in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali, dandone comunicazione al Comune entro trenta giorni.
Copia della comunicazione al Comune della nomina del procuratore o del preposto deve essere esposta nei locali ove si svolge l'attività.
Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società o il procuratore, qualora nominato, sono responsabili dell'effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione.
PUBBLICITA' DEI PREZZI
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre il prezzo delle consumazioni, con l'indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo, in modo chiaro, ben leggibile e visibile al pubblico anche dall'esterno durante l'orario di apertura, mediante l'utilizzo di un cartello o listino.
Gli esercizi che somministrano pasti devono mettere a disposizione dei clienti il menù, con l'elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Il menù deve precisare se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Il menù deve essere esposto all'esterno dell'esercizio durante l'orario di apertura.
SOMMINISTRAZIONE DI ALCOOLICI E SUPERALCOOLICI
Il D.L. 03/08/2007 n. 117 convertito nella Legge 02/10/2007 n. 160, obbliga gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande unitamente a qualsiasi tipo di intrattenimento, a:
● esporre le prescritte tabelle indicanti i sintomi correlati ai livelli di concentrazione alcolemica e la stima delle quantità di bevande alcoliche determinanti il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza;
● mettere a disposizione dei clienti gli appositi apparecchi per la misurazione del tasso alcolemico.
Si fa presente che a tutt'oggi la normativa ancora non precisa chiaramente quali siano le tipologie di intrattenimento che fanno scattare i suddetti obblighi.
Si ricorda inoltre:
● il divieto di vendere e somministrare alcoolici e superalcoolici dalle ore 02.00 alle ore 06.00;
● il divieto di somministrare alcoolici e superalcoolici ai minori di anni 16 e alle persone in evidente stato di alterazione per malattia o per uso di sostanze stupefacenti o per ubriachezza.
OLIERE, ZUCCHERIERE E ACQUA MINERALE SFUSA
Per venire incontro alle richieste di chiarimenti di numerosi esercenti associati, facciamo il punto su quanto previsto dalla normativa relativamente all'oggetto:
OLIO DI OLIVA: al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente. Pertanto non è più possibile utilizzare oliere “anonime” sui tavoli dei pubblici esercizi.
ZUCCHERIERE: per ragioni igieniche è stato reso obbligatorio il preconfezionamento dello zucchero destinato ai consumatori. E' pertanto vietato l'uso di zuccheriere con coperchio apribile, mentre rispondono alle definizione di “preimballaggio” le zuccheriere dosatrici in quanto contenitori chiusi e, ovviamente, le bustine preconfezionate.
ACQUA MINERALE SFUSA: non esiste un obbligo normativo per il quale l'esercente deve servire solo acqua proveniente da confezioni sigillate. La confusione è nata in seguito all'errata interpretazione del Decreto del 24 marzo 2005 a firma del Ministro Marzano, tanto che successivamente lo stesso Ministero ha chiarito definitivamente la questione, dichiarando che non esiste alcun divieto nel servire acqua sfusa.
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI NEI BAR
La Legge Regionale del Veneto n. 29 del 21/09/2007 ha istituito un'unica tipologia di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Si tratta di una novità di notevole rilevanza, che di fatto dà la possibilità a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (compresi i bar) di somministrare pasti. La Legge però precisa che gli esercizi possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni igienico-sanitarie. Ciò significa che i bar che intendono effettuare attività di ristorazione (cottura e somministrazione di pasti) devono preventivamente munirsi di specifica registrazione o autorizzazione igienico-sanitaria.
Al fine di evitare verbali con sanzioni anche molto pesanti, che potrebbero essere elevati in caso di controlli alle attività non in regola, invitiamo tutti gli interessati a rivolgersi agli uffici della scrivente per il disbrigo delle pratiche necessarie. |
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