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Comunicazione

Convegno in Unioncamere LA FILIERA DELLA MODA

Convegno in Unioncamere LA FILIERA DELLA MODA

Dal quadro normativo alla vigilanza, passando per l’etichetta parlante. Tutte le novità.

 

Pubblichiamo il testo dell’intervento del Presidente Regionale di Federazione Moda Italia Giannino Gabriel all’importante convegno svoltosi oggi in Unioncamere Veneto.

 

Ringrazio il presidente Giuseppe Fedalto e il dott. Mario Feltrin - per l'opportunità di spiegare le ragioni, di quella parte della filiera, che costituisce l'ultimo anello della catena, ma non la meno importante, che è la distribuzione, il commercio, quella parte che riceve, giudica e comunica, con il consumatore finale.

Il 4 gennaio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 190 del 15 novembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2017) sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sull'etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili. Finalmente l’anomalia delle sanzioni ai commercianti è stata corretta. Un’importante risposta alle richieste di equa responsabilità lungo la filiera. Dopo decenni di gravose responsabilità e pesanti sanzioni attribuite sostanzialmente ai soli commercianti a causa di etichette non corrette, c’è grande soddisfazione di CONFCOMMERCIO FMI nel vedere riconosciuta piena responsabilità sull’etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature a chi effettivamente etichetta.

La nuova normativa è una risposta all’esigenza di chiarezza e trasparenza nelle indicazioni obbligatorie riportate in etichetta ed alla richiesta di sanzioni proporzionate alla responsabilità dei diversi soggetti lungo tutta la filiera. Era inammissibile, oltre che inaccettabile, che un operatore commerciale, in quanto obbligato principale, tra l'altro molto spesso vessato da clausole che gli negano ogni diritto di rivalsa nei confronti dei fornitori, dovesse ancora rispondere di omissioni o negligenze di operatori terzi (produttori / importatori).

Un’anomalia che finalmente viene corretta da questa legge. Un’anomalia, però, che fino all’ultimo ha prodotto strascichi con contestazioni di sanzioni effettuate fino a gennaio per controlli operati a cavallo tra novembre e dicembre 2017, dopo la stessa approvazione del nuovo provvedimento. Legge ottenuta dopo le molte istanze, da parte dell' ufficio legale di CONFCOMMERCIO e FEDERAZIONE MODA ITALIA al MISE - Approfitto per ringraziare il MISE e la qui presente Dr.ssa Antonella Tomassi e la Dott.ssa Gabriella Pecorini dirigente della VII Divisione per la disponibilità e la collaborazione. Erano presenti con noi agli incontri in UNIONCAMERE Nazionale e tutte le Associazioni dei produttori.

In particolare, ci preme segnalare che il Decreto Legislativo attribuisce una responsabilità diretta e conseguenti pesanti sanzioni (fino a 20.000 euro) a chi effettivamente etichetta i prodotti (calzature e tessili) e cioè al fabbricante, importatore e al distributore introduce l’assegnazione da parte dell’Autorità di vigilanza (CCIAA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) di un termine perentorio di 60 giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature o dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato. Ai soggetti che non ottemperano entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro. Ovvero al controllo (1° sanzione e diffida ad adempiere entro 60gg in diffetto 2° sanzione più pesante) nel fra tempo le merci non si possono vendere ! (prima della legge eravamo sanzionati anche noi!)

È poi fondamentale sapere che il provvedimento prevede che: il fabbricante, l’importatore o il distributore che non forniscano sui siti web le indicazioni relative alla composizione fibrosa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro; il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza aver esposto in negozio un cartello con le informazioni sulle componenti delle calzature, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

Va tenuto, inoltre in debita considerazione, che chi etichetta può essere in grado di sapere che l'intero processo sia avvenuto in maniera conforme, mentre chi vende al consumatore deve "spendere" parecchio tempo per verificare che le etichette siano scritte almeno in italiano, non ci siano solo i codici meccanografici, quanto riportato in etichetta corrisponda effettivamente a quanto descritto nei documenti commerciali di accompagnamento. Un lavoro che, per migliaia di prodotti, richiede sicuramente attenzione, personale e tempo, con sensibile aggravio dei costi per responsabilità di terzi.

La posizione dell’operatore commerciale è infatti di debolezza almeno sotto due profili:

  • quello NORMATIVO, in quanto viene mossa allo stesso operatore commerciale una sorta di culpa in vigilando troppo onerosa, con anche sanzioni amministrative e addirittura ritiro dei prodotti. Nella realtà dei fatti il diritto di rivalsa nei confronti del fornitore non esiste in quanto contrattualmente i fornitori impongono una clausola, riconosciuta peraltro dall’art. 131, comma 1, del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), secondo la quale il cliente – cioè l’operatore commerciale – rinuncia al momento della sottoscrizione a qualsiasi diritto di regresso nei confronti dei fornitori). L’operatore commerciale si trova a dover fronteggiare un danno emergente (sanzione e ritiro di prodotti acquistati dal fornitore) ed un lucro cessante (impossibilità di poter vendere la merce e potersi approvvigionare in tempi brevi per proporre alla propria clientela prodotti di moda. Un disastro!).
  • quello ECONOMICO, in quanto l’operatore commerciale ha un diverso potere contrattuale rispetto al fornitore responsabile della prima immissione.

Faccio un esempio di copia commissione, che gli operatori commerciali sono costretti a sottoscrivere, se vogliono vendere un determinato brand. L'ultima riga dell'art. 7, "Prodotti difettosi (non conformi)" di una copia commissione standard, sulla rinuncia al diritto di regresso, riassume perfettamente quanto ho appena detto.

Il tutto, tra l'altro, è stato reso possibile grazie alla previsione dell'art. 131 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) secondo il quale il venditore finale ha diritto di regresso - salvo patto contrario o rinuncia - nei confronti del soggetto o dei soggetti facenti parte della catena distributiva.

Cerco di riassumere il combinato disposto dell'art. 131, coma 1, del D.Lgs. 206/2005 = Con la previsione contenuta nelle copie commissioni (standard) - che gli operatori commerciali, vanno a sottoscrivere con i propri fornitori, - è quasi una sorta di contratto per adesione.

L'art 131, comma 1, del Codice del Consumo D lgs 206/2005, sul diritto di regresso prevede che - "il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o un'omissione del produttore , di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario ha diritto di regresso salvo patto contrario o rinuncia nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili, facenti parte della stessa catena distributiva" nessuno rinuncerebbe a tale diritto se non costretto

Infatti la maggior parte della copie commissioni prevede, una clausola secondo la quale il cliente (dettagliante) rinuncia sin d'ora a qualsiasi diriritto di recesso ex art 1519 quinqueis del Cocice Civile e successive modifiche .Va inoltre sottolineato che, l'operatore commerciale è di fatto costretto, se vuol acquistare merce dai fornitori, ad accogliere in toto i contenuti del contratto (altrimenti lo stesso brand verrebbe venduto da un terzo, meno attento alle clausole che potremmo definire di fatto “vessatorie”).

Concludendo l'aspetto contrattuale, chiedo l'impegno, anche delle Camere del Commercio per risolvere nel giusto, il carattere vessatorio, delle commissioni di acquisto, imposte dai produttori nei confronti dei commercianti.

 

 

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