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Comunicazione

Coronavirus: le nuove indicazioni per la Città Metropolitana di Venezia

Domenica 8 marzo il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo decreto (in allegato) con ulteriori "misure urgenti" per contrastare il contagio da coronavirus, con prescrizioni stringenti anche per il territorio metropolitano veneziano, oltre che per l'intera Lombardia e altre 13 province del Nord Italia (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova e Treviso). Le misure indicate varranno fino al 3 aprile.

Ecco alcune misure che riguardano il settore del commercio:

- Spostamenti consentiti per casi di necessità come le esigenze lavorative, sanitarie e di assistenza famigliare. Le limitazioni introdotte domenica 8 marzo non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggettI a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

- Ristoranti e Bar aperti solo dalle ore 6:00 alle ore 18:00. Le attività di ristorazione e bar ma solo dalle 6 alle 18, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di inottemperanza scatterà la sanzione della sospensione dell'attività.

- Per le altre attività commerciali accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone. E' necessario garantire un accesso "con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse".

- Media e grande distribuzione. Nelle giornate festive e prefestive "sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro".

- Chiuse palestre e piscine. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri sociali, centri ricreativi.

- Sospesi tutti gli eventi. Sono sospesi "gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In questi casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano". Stop anche a tutti gli "eventi organizzati in luogo pubblico e privato, nonché alle manifestazioni a carattere ludico, culturale, sportivo, religioso, fieristico". Il presidente del Consiglio ha specificato che sono anche sospesi "tutti gli eventi nei cinema, nei teatri, nei pub, nelle scuole di ballo, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo, nelle discoteche. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività".

Vi invitiamo a visionare tutte le misure indicate nel nuovo DPCM del 08.03.2020 in allegato e ricordiamo che gli uffici del sistema Confcommercio provinciale sono aperti e a disposizione degli associati, nel rispetto dei limiti imposti.

 

 

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