arrow--linkarrow-calendar--leftarrow-calendar--rightattachmentcalendar-eventclock--outlineclockclose_modal_windowcloud_uploaddeadlinedownloademail--shareemailfacebookfaxgoogle-plus--framegoogle-plusinstagramlink--externallinklinkedinlocationlogo-confcommercio--fidilogo-confcommercio--venezialogo-confcommerciomarker--offmarkerphonepinterestsearch--whitesearchteacherstwitterverifiedyoutube

Comunicazione

Decreto Sicurezza e comunicazione obbligatoria delle generalità dei clienti con soggiorno entro le 24 ore

Con l’approvazione della L. 8 agosto 2019, n. 77 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, che ha convertito il noto Decreto Sicurezza, è stato modificato l’art. 109 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) che disciplina l’obbligo di comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati. In particolare è stata rivista la modalità relativa ai clienti che soggiornano per meno di 24 ore, rendendo obbligatoria tale comunicazione entro le 6 ore dal loro arrivo. 

La riscrittura dell’art. 109 TULPS ha tuttavia reso necessario modificare la disciplina applicativa vigente e prevista dal D.M. 7 gennaio 2013: questo decreto sarà dunque presto sostituito da un nuovo decreto del Ministero dell’Interno.

Nel frattempo, con un proprio Atto di Indirizzo, lo stesso Ministero è intervenuto per chiarire cosa fare in attesa del nuovo decreto specificando che per i clienti che soggiornano per non più di 24 ore, la comunicazione alla Questura delle generalità delle persone alloggiate nelle strutture potrà ancora essere effettuata, entro 24 ore dall’arrivo.

Infatti il citato D.M. 7 gennaio 2013 viene di fatto “sospeso” non avendo la forza di legge e non potendo andare contro il dettato del nuovo art. 109 del TULPS.

Il Ministero, tuttavia, raccomandando comunque di procedere sempre in modo tempestivo alla comunicazione obbligatoria delle generalità, comunica che, emanato il citato nuovo Decreto Ministeriale, dopo 90 giorni dalla sua pubblicazione, entrerà definitivamente in vigore il nuovo obbligo di effettuare la comunicazione entro 6 ore dall’arrivo come previsto dal nuovo testo dell'art. 109 del TULPS modificato dalla L. 77/2019 (anziché “con immediatezza” come previsto dal vecchio D.M.).
Si è ritenuto, per completezza e per ogni approfondimento, proporre in allegato anche il file .pdf con il testo dell'Atto di indirizzo del Ministero dell'Interno del 14 agosto 2019.

Top