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Comunicazione

La nuova Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 46 del 4 maggio 2020

La nuova Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 46 del 4 maggio 2020: sostituisce la precedente n. 44 e rimarrà in vigore sino al 17 maggio

Il Presidente della regione del Veneto Luca Zaia, come annunciato stamane in conferenza stampa, ha emanato una nuova ordinanza, la n. 46 del 4 maggio, che sostituisce integralmente la precedente n. 44 e rimarrà in vigore, salvo eventuali rettifiche, sono a domenica 17 maggio 2020. Infatti, come illustrato dal Presidente, le nuove disposizioni integrano e in qualche punto correggono le disposizioni dell’ordinanza del 3 maggio. Ecco i punti salienti per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

Chiusure festive di esercizi commerciali

Rimangono chiusi nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto.

L’accesso agli esercizi commerciali comporta precise misure precauzionali: ammesso un solo componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti. Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni dell’allegato n. 1 dell’ordinanza, che evidenziamo nella scheda in .pdf scaricabile.

Il Commercio con consegna a domicilio è sempre ammesso relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti. Anche la Vendita di cibo a domicilio è’ ammessa, anche da parte di agriturismi, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti;

Per la vendita di cibo da asporto, è ammessa ma sarà effettuata garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano dilazionati nel tempo e, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e, nell’eventuale locale interno, consentendo la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; è ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; l’attività può essere svolta anche da agriturismi.

Per quanto riguarda l’Accesso ai locali di attività economiche, è’ consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Per le misure precauzionali negli ambienti di lavoro, vengono applicate le disposizioni degli allegati nn. 2, 3 e 4, per i quali rinviamo al .pdf con il testo integrale dell’Ordinanza.

Sì alla vendita mediante distributori automatici, limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel.

Rimangono alcuni vincoli per i mercati e commercio senza posto fisso. I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:

a) nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;

b) varchi di accesso separati da quelli di uscita;

c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;

d) rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 1.

Infine, la vendita in forma ambulante, deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti o liquido igienizzante da parte di venditori e acquirenti.

Per quanto riguarda i servizi di mensa per lavoratori, così come previsto dalla lett. aa) dell'art. 1, DPCM 26.4.2020, questi sono ammessi alle seguenti condizioni. Deve sussistere un apposito contratto di attività di mensa per addetti di una o più imprese, presso esercizi chiusi al pubblico. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell'orario predeterminato, suddiviso in turni. Devono essere rispettati il distanziamento di almeno 1 (uno) metro norme igienico sanitarie. In caso di presenza di addetti di più imprese, deve essere garantito l'uso di sale separate tra addetti di imprese distinte. Tra un turno e il successivo devono essere garantite aerazione e sanificazione dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni, senza permanenza di persone in attesa all'interno o all'esterno del locale. Il personale di sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se possibile, entrata e uscita devono essere separate. L'esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune.

Infine, per quanto riguarda l’ospitalità, questa è ammessa presso strutture autorizzate il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all'emergenza.

 

 

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