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Comunicazione

Lunedì 18 maggio 2020: Italia Città Aperta!

Un grande sforzo per dimostrare che aprire in sicurezza si può, fatto dalle associazioni di categoria su regioni e Governo, ha portato all’anticipazione delle aperture. E’ vero, l’emergenza non è finita, inizia un periodo di delicata convivenza con il Covid-19, ma l’obiettivo è quello di far riaprire le attività economiche, ritornare, tutti insieme, in sicurezza, a fare città.

La svolta decisiva il 15 maggio, quando Governo e Regioni hanno condiviso le linee guida per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi, proposte dalle Regioni.

Quindi il decreto legge con i quale il Governo assegna alle regioni la competenza di individuare, sulla base della situazione epidemiologica locale comunque sempre continuamente monitorata, il quadro nazionale dei principi e delle linee guida, a loro volta di fatto recepiti dal documento condiviso con la Conferenza delle Regioni, in un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sicuramente determinante l’apporto della Regione del Veneto, che da giorni aveva individuato linee guida ben più sostenibili economicamente, gestibili con il personale e coerenti con i settori e le dimensioni aziendali della ristorazione, del dettaglio non alimentare, delle attività ricettive, turistiche e balneari, dei servizi, di quanto proposto al decisore politico dalle ipotesi di modulazione del contenimento dell’epidemia da parte di INAIL e da Istituto Superiore della Sanità.

Le attività economiche che possono aprire dal 18 maggio, seguendo le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020, allegate all’ordinanza e che riproponiamo nel .pdf scaricabile, sono le seguenti:

ristorazione: ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering – v. linee guida di cui all’allegato 1);

stabilimenti balneari: stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge;

strutture ricettive: alberghi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture alberghiere ed extralberghiere;

rifugi alpini: qualsiasi struttura montana;

campeggi: strutture turistiche all’aperto di qualsiasi natura (roulottes, case mobili, tende, bungalow;

servizi alla persona: parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, trattamenti per animali di affezione, con esclusione di trattamenti con bagno turco, saune e attività termali;

commercio al dettaglio: ogni forma di vendita al pubblico al dettaglio, senza esclusione di categoria merceologica;

commercio al dettaglio su aree pubbliche: mercati, mercati settimanali, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell’usato, ambulanti;

uffici aperti al pubblico: tutti gli esercizi di servizio anche professionale, compresi le agenzie di commercio ed immobiliari, quelli di istruzione non scolastica e professionale, con accesso di persone a locali chiusi, comprese le lezioni di pratica sportiva (fermo il rispetto del distanziamento di due metri o in mancanza dell’uso di mascherina e igienizzazione mani), musica, lingua, formazione culturale anche teatrale, e altre di cui al codice ateco 85.5

autoscuole: corsi abilitanti e prove pratiche effettuate dalle autoscuole, nella parte relativa agli uffici pubblici e per le prove pratiche, con uso di mascherina, igienizzazione delle mani e disinfezione dopo ogni uso;

attività di produzione teatrale: Attività di produzione teatrale e artistica senza presenza di pubblico relativamente alla parte riguardante gli uffici pubblici;

piscine: piscine pubbliche e private, anche inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive;

 palestre: palazzetti dello sport e palestre di soggetti pubblici e privati per pratica di attività fisiche anche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale);

impianti sportivi: tutti gli impianti sportivi all’aperto con strutture al chiuso per servizi comuni quali spogliatoi, ricezione, locali attrezzi, esercitazione;

manutenzione del verde: manutenzione di aree verdi da parte di soggetti pubblici e privati, professionali e non professionali;

musei, archivi e biblioteche: strutture di enti locali e soggetti pubblici e privati aventi natura di musei, archivi e biblioteche;

parchi zoologici e riserve naturali: gestione di parchi e giardini zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili;

Anche le attività non specificamente sospese dalla normativa statale e regionale a partire dal 18 maggio 2020 e non indicate, si svolgono comunque nel rispetto delle linee guida relative alle attività più simili e comunque nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e delle prescrizioni per le attività commerciali.

Rimangono invece ancora sospese le attività di centri termali, fatta eccezione che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati.

Per consentire un accesso ordinato agli esercizi commerciali e di servizio, il singolo esercente può modificare, previa comunicazione al comune, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive.

E ricordate: per ogni approfondimento e chiarimento per un caso specifico, rivolgetevi al più vicino  ufficio Confcommercio.

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